Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, sezione A numero 591 - P.IVA IT02401330564
Rispetto del Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista in tema di "Rapporti con i mezzi di informazione e di comunicazione sociale", e "Informazione e pubblicità informativa"
- articolo 39 - RAPPORTI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE SOCIALE
1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza delle disposizioni del presente Codice.
2. Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l’iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l’immagine e il decoro della professione, assicurando l’osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli 6, commi 1 e 2, 11, 15, comma 2, 28, comma 1 e 29, comma 1.
- articolo 44 - INFORMAZIONE E PUBBLICITA' INFORMATIVA
1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.
2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all’immagine della professione.
3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive.
4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti.
5. Il titolo accademico di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione. In tal caso il professionista, nell’utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento. In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell’incarico o del contratto.
6. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.
7. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione.
8. L’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo.
9. Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali, l’iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell’Ordine professionale e del Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale.
10. Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari.
In qualità di Professionista abilitato ed iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nel rispetto delle norme contenute nel Codice Deontologico della Professione, questo sito internet ed ogni mezzo di informazione e comunicazione sociale sono strutturati ed utilizzati rispettando le seguenti norme:
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